A distanza di quasi un lustro dall’entrata in vigore dalla riforma del 2017 in tema di controllo costante del rischio clientela, si pongono numerosi profili di criticità, principalmente riconducibili a criteri di coerenza interna delle disposizioni sugli adempimenti di adeguata verifica della clientela.
La natura della prestazione professionale, in alcune ricorrenti casistiche, introduce due importanti questioni: la prima legata alla disciplina applicabile rispetto a contestazioni che vorrebbero imporre adempimenti obbligatori solo dall’entrata in vigore del d.Lgs. n. 90/2017 a fattispecie preesistenti rispetto alla data di efficacia della riforma; la seconda rinvenibile nei sistemi di attuazione pratica delle prescrizioni, da sviluppare rifuggendo stereotipate formalità e centrando la ratio legis.
Secondo la Suprema Corte, le violazioni degli adempimenti antiriciclaggio realizzate anteriormente all’entrata in vigore del d.Lgs. n. 90/2017 non sono contestabili se assistite da una previsione successiva di favore, e ciò anche quando abbiano già formato oggetto di un provvedimento sanzionatorio (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 3302/2019).
Se così è, appare evidente come, a maggior ragione, siano prive di pregio le posizioni degli Organi di Controllo preposti, sempre più ricorrenti nella prassi, secondo cui alcuni adempimenti, introdotti dai vari interventi di restyling del d.Lgs. n. 231/2007, possano essere estendibili a rapporti instauratisi anteriormente all’entrata in vigore della norma interessata.
La menzione riguarda il concetto di controllo costante, introdotto dal d.Lgs. n. 90/2017 e oggi contemplato dall’art. 19, comma 1, lett. d), d.Lgs. n. 231/2007, il quale prescrive l’obbligo di controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, attuato attraverso l’analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto.
Tale adempimento – continua la previsione – è dunque rivolto alle attività che costituiscono oggetto della prestazione professionale, nella prospettiva di accertamento di una loro coerenza rispetto al profilo di rischio del cliente, conosciuto dal professionista in sede di adeguata verifica condotta all’atto dell’instaurazione del rapporto.
Ne deriva che il controllo costante giammai può ridursi ad una ciclica identificazione del cliente, pena lo svilimento della ratio sottesa all’introdotto adempimento. È invece vero che il professionista è chiamato ad isolare ogni nuovo evento che riguardi l’attività delegatagli, nella prospettiva di eventualmente riscontrare modifiche al profilo di rischio del soggetto destinatario della prestazione, circostanza, questa sì, che, a norma dell’art. 17, comma 4, d.Lgs. n. 231/2007, impone una rinnovata procedura di adeguata verifica, resa opportuna proprio dalla mutazione del livello di rischio riciclaggio associato al cliente.