Fondo patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: la responsabilità del notaio

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha di recente approvato uno studio (n. 149-2012/C del 15 marzo 2012), rubricato “Atti simulati o fraudolenti finalizzati alla sottrazione di beni alla riscossione di imposte” e volto ad indagare, tra l’altro, gli eventuali profili di responsabilità penale del notaio nell’ambito di una costituzione di fondo patrimoniale ritenuta idonea a configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento della imposte di cui all’art. 11 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La fattispecie delittuosa in esame presenta, infatti, aspetti di peculiare interesse per il notaio incaricato di ricevere l’atto illecito in quanto, come noto, l’elemento oggettivo del reato de quo è costituito dall’alienazione simulata o dal compimento di altri atti fraudolenti. Dal momento, pertanto, che il perfezionamento di taluno di questi atti può avvenire mediante la stipulazione di atto notarile, è almeno astrattamente ipotizzabile che il ricevimento di tale atto configuri un contributo causale alla realizzazione dell’evento criminoso.

Lo studio dedica particolare attenzione alla tematica dell’uso improprio del fondo patrimoniale, costituito per compromettere l’esazione del credito tributario. La Corte di Cassazione ha, infatti, ripetutamente affrontato la questione relativa alla qualificazione in termini di fraudolenza di atti costitutivi di fondi patrimoniali in cui erano stati fatti confluire beni di proprietà del debitore d’imposta.

Il Notariato sottopone a critica alcune fondamentali argomentazioni apportate dalla Giurisprudenza di Legittimità ai fini della prospettazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte per mezzo della costituzione di fondo patrimoniale. Oggetto di riflessione sono, in primo luogo, l’enunciato secondo cui la fraudolenza, nel caso di specie, sarebbe configurata dalla circostanza che nell’atto di costituzione i coniugi non abbiano espressamente indicato le ragioni della costituzione del fondo patrimoniale e, in secondo luogo, il ritenuto effetto segregativo derivante dal fondo medesimo, il quale a parere della Cassazione sarebbe opponibile all’Amministrazione finanziaria in forza dell’art. 170 c.c..

Relativamente al primo degli aspetti delineati, nell’elaborato si confutano le conclusioni della Suprema Corte in base ad un duplice ordine di rilievi. Innanzitutto, da un punto di vista normativo, si evidenzia come nella disciplina codicistica del fondo patrimoniale non vi sia alcuna previsione da cui far derivare un onere, a carico dei coniugi, di indicare le ragioni che hanno determinato la costituzione del fondo. In secondo luogo, a sostegno della propria tesi, il CNN richiama la costante prassi applicativa dell’istituto, con riferimento alla quale non emergono casi nei quali i coniugi abbiano ritenuto di dover premettere, a giustificazione della costituzione di un fondo, motivi specifici che riguardassero situazioni personali o economiche della famiglia o di componenti della stessa ad integrazione o sostegno della finalità normativamente prevista. La dimostrazione dell’eventuale illiceità o fraudolenza dovrà, pertanto, essere fornita da chi la invochi, attraverso circostanze, fatti e condotte che in modo univoco e concordante portino a ritenere l’operazione posta in essere al solo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte e in assenza di qualunque altro apprezzabile interesse perseguito dalle parti.

Per quanto riguarda, invece, il tema dell’opponibilità del fondo patrimoniale all’Amministrazione finanziaria, l’orientamento della Corte di Cassazione supporta la tesi dell’idoneità ad integrare la condotta antigiuridica, non potendo i beni del fondo patrimoniale essere aggrediti dall’Erario, in quanto “a norma dell’articolo 170 c.c., l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia; il credito fiscale non ha alcuna attinenza con i bisogni della famiglia ma sorge automaticamente quando si verificano i presupposti che determinano la nascita dell’obbligazione tributaria” (cfr. Cass. pen. Sez. III, 7 ottobre 2009, n. 38925). Il Notariato non condivide, tuttavia, gli esiti raggiunti dalla Suprema Corte sul punto e, a sostegno del proprio opposto convincimento, richiama la giurisprudenza degli stessi Giudici di Legittimità relativa all’interpretazione del concetto di “debiti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia”. Muovendo da tale premessa, l’associazione notarile deduce un’oggettiva impossibilità, di fatto e di diritto, da parte del contribuente di opporre la costituzione del fondo patrimoniale all’Amministrazione finanziaria per sottrarsi al pagamento dei debiti tributari, dovendosi escludere, in termini assoluti, sia che l’obbligazione tributaria possa essere considerata “voluttuaria” o “speculativa” sia, a maggior ragione, che l’Erario possa essere a conoscenza del carattere medesimo.

Lo studio in esame qualifica il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte come plurisoggettivo “improprio” in quanto, sebbene questo nella maggior parte delle ipotesi presupponga la partecipazione di più persone alla commissione del fatto, la sanzione viene rivolta esclusivamente verso il contribuente che intenda sottrarsi al pagamento di determinate imposte, secondo il paradigma descritto dalla relativa disposizione penalistica. Pertanto, i soggetti diversi dal contribuente che prestino un contributo causale alla commissione del reato sono eventualmente punibili non in quanto pongano in essere la condotta tipica prevista dalla norma ma, ai sensi dell’art. 110 c.p., secondo le norme sul concorso nel reato, formale o materiale.

Da quanto detto emerge, quindi, che anche il ricevimento da parte del notaio di un atto volto alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte potrebbe configurare un contributo causale alla realizzazione dell’evento delittuoso, integrando astrattamente la previsione in tema di concorso di persone nel reato.

Il Consiglio Nazionale del Notariato sottolinea tuttavia che, pur essendo vero che il concorso del notaio nella commissione del reato de quo sia astrattamente configurabile, è parimenti vero che la condotta antigiuridica non possa essere ascritta alla sola ricezione di un atto simulato o fraudolento. E’, difatti, per lo meno necessario che la sfera soggettiva dell’ufficiale rogante si connoti di due ulteriori caratteri, quali la consapevolezza della ricorrenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi costitutivi del reato e la volontà di contribuire con la propria condotta alla realizzazione dell’evento antigiuridico e, quindi, far proprio il fine illecito dell’autore.

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