Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è disciplinato dall’art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in ossequio al quale “E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.
Tale formulazione scarsamente tipizzata della condotta illecita ha dato adito, nel tempo, a rilevanti dubbi interpretativi, al punto che anche la Giurisprudenza di Legittimità ha mostrato tendenze contrastanti relativamente ai caratteri fondamentali del reato, sembrando talvolta non avere ancora ben chiari i contorni della, ormai non più recentissima, fattispecie.
L’elemento oggettivo del reato è infatti integrato, oltre che dall’“alienazione simulata”, ipotesi paradigmatica di atto fraudolento che non presenta particolari difficoltà ricostruttive, anche dalle condotte definite attraverso la clausola di chiusura “altri atti fraudolenti”, espressione connotata da genericità e passibile di molteplici opzioni ermeneutiche, al punto da metterne in dubbio la compatibilità con i principi di tassatività e determinatezza.
Di recente poi la giurisprudenza si è occupata della qualificazione in termini di fraudolenza di atti costitutivi di fondi patrimoniali in cui erano stati fatti confluire beni di proprietà del debitore d’imposta, valutando l’idoneità degli stessi ad ostacolare il soddisfacimento della pretesa erariale.
In effetti, le peculiarità del fondo patrimoniale, in primis il divieto di esecuzione sui beni conferiti stabilito dall’art. 170 c.c., hanno spesso facilitato l’utilizzo distorto di tale istituto al precipuo scopo di resistere fraudolentemente all’azione dei creditori – Fisco compreso – piuttosto che come strumento volto alla tutela degli interessi familiari.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affrontato (Cass. pen. Sez. III, 6 febbraio 2008, n. 5824; Cass. pen. Sez. III, 7 ottobre 2009, n. 38925; Cass. pen. Sez. III, 15 giugno 2011, n. 23986) la questione dell’uso improprio del fondo patrimoniale, costituito per compromettere l’esazione del credito tributario, in relazione all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Nei casi loro sottoposti, i Giudici di Piazza Cavour sono stati, in particolare, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità del sequestro preventivo per equivalente, valutando quindi la sussistenza delle condizioni necessarie del fumus commissi delicti e del periculum in mora, operato su beni intestati ad un contribuente indagato per vari reati tributari, tra cui la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Con riferimento a quest’ultimo delitto, l’indagato aveva infatti costituito un fondo patrimoniale, subito dopo un controllo fiscale, avente per oggetto propri beni immobili e mobili registrati, privo di giustificazione e quindi ritenuto, secondo l’accusa, fraudolento.
All’esito della propria analisi, la Corte è giunta ad affermare il principio secondo cui “in tema di reati tributari, la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di un’obbligazione tributaria…In particolare, il fondo patrimoniale è certamente atto idoneo a limitare le possibilità di riscossione delle imposte evase da parte dello Stato, e il sospetto circa la sua costituzione è ancora più forte data l’assenza dell’indicazione di una qualsivoglia ragione per cui essa sia avvenuta”.