La tematica delle politiche fiscali quale potenziale limite alla piena esplicazione della libertà di stabilimento, principio cardine dell’Unione Europea, diventa tema sempre più ricorrente, guadagnando l’attenzione dei Giudici del Lussemburgo, sempre più spesso chiamati, per effetto di rinvii pregiudiziali delle Corti nazionali, a dirimere questioni interpretative nei casi di potenziale conflitto tra la normativa nazionale e la legislazione comunitaria.
In proposito, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n. 712 del 25 febbraio 2021, è stata recentemente chiamata a pronunciarsi – in via pregiudiziale sull’interpretazione degli artt. 49, 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 135, paragrafo 1, lettera d), e 401 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – su una controversia tra la Novo Banco SA e il Governo della Comunità Autonoma dell’Andalusia in Spagna.
Più nel dettaglio, la Novo Banco, nel ricorso per Cassazione proposto dinnanzi alla Corte Suprema Spagnola (Giudice del rinvio), avrebbe obiettato, da un lato, che la speciale disciplina dell’IDECA (imposta spagnola applicata ai depositi effettuati da clienti che comportino per l’istituto di credito un obbligo di restituzione) risultasse in violazione degli artt. 49, 56 e 63 TFUE, determinando una ingiustificata differenziazione tra gli istituti di credito aventi o meno la loro sede sociale nel territorio andaluso e, dall’altro, che l’IDECA dovesse essere qualificata come imposta indiretta sui depositi ricevuti da istituti di credito e, di conseguenza, sull’attività finanziaria esercitata mediante tali depositi, risultando quindi incompatibile con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), e con l’articolo 401 della direttiva IVA.
In tale circostanza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che:
“1) La libertà di stabilimento sancita all’articolo 49 TFUE deve essere interpretata nel senso che, per quanto riguarda detrazioni applicate sull’importo lordo di un’imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro,
– essa osta a una detrazione di EUR 200 000 applicata sull’importo lordo di tale imposta a favore degli istituti di credito la cui sede sociale è situata nel territorio di tale regione;
– essa non osta a detrazioni, applicate sull’importo lordo di detta imposta, pari a EUR 5 000 per agenzia stabilita nel territorio della suddetta regione, ove quest’ultimo importo è aumentato a EUR 7 500 per ogni agenzia situata in un comune con meno di 2 000 abitanti, a meno che tali detrazioni non comportino, di fatto, una discriminazione ingiustificata fondata sul luogo in cui hanno sede gli istituti di credito interessati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un’imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro, esso osta a detrazioni dall’importo lordo di tale imposta pari ai crediti, ai prestiti e agli investimenti destinati a progetti realizzati in detta regione se tali detrazioni perseguono un obiettivo di natura puramente economica.
2) L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta dovuta dagli istituti di credito a motivo della detenzione di depositi di clienti, la cui base imponibile corrisponde alla media aritmetica del saldo trimestrale di tali depositi e che non può essere trasferita dal contribuente su terzi”.