Le vicende societarie possono essere spesso esposte a fenomeni di riciclaggio, specie nelle occasioni, seppur normativamente concesse, di accesso a risorse finanziarie dei propri soci.
Sul punto, un celebre pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, vale a tracciare il perimetro delle procedure da adottare allo scopo di evitare contestazioni di natura amministrativa e penale, in occasioni di operazioni della specie.
Nella richiamata sentenza n. 11491 depositata il 9 marzo 2017, la Corte di Cassazione, sezione penale, ha statuito come “in merito all’elemento soggettivo dei reati in contestazione la corte territoriale ha ritenuto di poter desumere la consapevolezza, intesa anche come rappresentazione dell’ eventualità della provenienza delittuosa del denaro, da una serie di circostanze, costituite dall’ assoluta analogia delle condotte poste in essere in entrambe le società e dalla circostanza che nessuno degli imputati abbia saputo e potuto giustificare la provenienza dei finanziamenti economici; queste circostanze, unitamente allo stretto legame di parentela o affinità con (…), alla sussistenza di interessi comuni di ordine patrimoniale riconnessi alla partecipazione nelle medesime compagini societarie ed alla consistenza delle somme immesse nei conti della società, dimostrano secondo la Corte d’Appello come gli imputati si fossero rappresentati la concreta possibilità della provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito e avessero accettato, con piena coscienza e volontà, il rischio di compiere delle operazioni di riciclaggio”.
In altri termini, la Suprema Corte ha valutato come esente da vizi logici e coerente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità l’individuazione del dolo nel reato di riciclaggio nella forma eventuale, intendendosi per tale l’elemento soggettivo che caratterizza la condotta dell’agente che si rappresenti la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito.
Secondo tale prospettiva, dunque, allo scopo di rifuggire a contestazioni della specie l’impresa dovrebbe dimostrare, anche per il tramite dei propri organi sociali e di controllo, di aver effettuato ogni utile verifica circa la provenienza del denaro del socio e di averne esclusa l’illeceità.
La Suprema Corte ha, inoltre, sostenuto, sebbene riferita a reati di pericolo, che l’accertamento della lontananza della condotta tenuta da quella “doverosa nonché la durata e la ripetizione dell’azione (evenienze che nel caso di specie sono state ravvisate dal giudice del merito nel fatto che le ingenti somme furono sempre versate in denaro contante e per importi mai superiori a £ 20.000.000, all’ evidente scopo di eludere la normativa antiriciclaggio) costituiscono elementi indicatori proprio di tale dolo eventuale”.
Al riguardo, è doveroso verificare, dunque, anche tali circostanze, andando – anche per il tramite degli istituti bancari interessati dall’operazione – ad accertare la possibile provenienza della liquidità confluente verso l’azienda, con specifica destinazione del conseguente cash flow e vincolo rispetto a termini di durata e fruttuosità del finanziamento.