Equitalia è obbligata a cancellare l’ipoteca anche se la sentenza favorevole al contribuente non è definitiva

Tra i poteri espressamenti previsti dal legislatore nel D.p.r. 602/73, disciplinante la procedura di riscossione di cui può avvalersi Equitalia per recuperare coattivamente gli importi tutti dovuti dai contribuenti morosi, vi è quella prevista dall’art. 77 che regola proprio l’istituto dell’iscrizione ipotecaria. Grazie a tale previsione il legislatore riconosce difatti all’Agente per la Riscossione il potere di iscrivere ipoteca sugli immobili in proprietà del contribuente quando il debito complessivo per cui si procede, pertanto comprensivo di capitale, interessi, sanzioni ed aggio, sia pari o superiore a ventimila euro. Come sappiamo, in pendenza di giudizio avanti le competenti Commissioni Tributarie di primo grado, in seguito alla notificazione, ad esempio, di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento, il contribuente, ove non venga accolta l’eventuale istanza di sospensione, è obbligato a versare la metà dell’imposta o della maggior imposta accertata compresi i relativi interessi. In tal caso, se l’importo così dovuto supera il limite dei ventimila euro sopra evidenziato e il contribuente rimane inadempiente, Equitalia sarà legittimata ad iscrivere ipoteca. A questo punto, cosa succede nel caso in cui la Commissione Tributaria adita in primo grado accolga integralmente il proposto ricorso o in accoglimento parziale ridetermini gli importi dovuti al di sotto della soglia limite sopra indicata? Equitalia sarà obbligata a cancellare ex officio la predetta iscrizione? Sul punto è doveroso difatti sottolineare come l’accoglimento del ricorso comporti l’obbligo in capo all’Agente per la Riscossione di provvedere alla cancellazione a prescindere dalla formazione dell’eventuale giudicato, posto che le sentenze del Giudice Tributario sono ex lege immediatamente esecutive, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, quanto disposto dall’art. 2884 c.c., secondo cui “la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti“, operando tale norma solo per le ipoteche istituite con provvedimento giudiziale, su accordo delle parti o direttamente dalla legge però nelle sole limitate ipotesi di cui all’art. 2817 c.c. Difatti l’iscrizione d’ipoteca avvenuta ex art. 77 del D.p.r. 602/73, non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all’ipoteca giudiziale, prevista dall’art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un mero provvedimento  amministrativo. Difatti, l’iscrizione ipotecaria qui disciplinata non trova riscontro diretto nel codice civile essendo sui generis, ossia promanante da un mero atto amministrativo e pertanto non riconducibile in alcuna delle due categorie sopra indicate, con conseguente obbligo in capo ad Equitalia di cancellare la relativa iscrizione.

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L’obbligo degli Uffici di dare esecuzione alle sentenze tributarie

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015 all’articolo 67-bis del D.Lgs. 546/1992, tale previsione stabilisce che le sentenze delle commissioni tributarie (oggi, per effetto della Legge n. 130/2022, corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado) sono esecutive. Già anteriormente al D.Lgs. 156/2015, peraltro, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito che l’efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi fosse già riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio effettuato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, e quindi anche all’articolo 282 c.p.c., anche sulla base dell’articolo 68 del menzionato D.Lgs. 546/92.

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