La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 6842 del 17 febbraio 2015, ha ribadito la punibilità di chi emette fatture di acconto, consentendo a terzi di detrarre l’Iva esposta nelle medesime, senza che poi la prestazione venga eseguita.
Nella fattispecie posta all’attenzione degli Ermellini il legale rappresentante di una società, che aveva emesso una fattura di importo pari a circa 15 milioni di euro per forniture divenute successivamente ineseguibili, era stato condannato in primo e secondo grado per i reati di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), art. 2, comma 1, 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti) e art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento dell’Iva).
In particolare la Corte di Appello aveva rilevato che non era mai stata data esecuzione al contratto cui si riferiva la fattura (ossia la fornitura di carni e di altri generi alimentari) e che non è possibile fatturare acconti per prestazioni future ed incerte.
Nel ricorso per la cassazione della sentenza l’imputato eccepiva, tra l’altro, l’inosservanza della legge penale con riferimento all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000; secondo il ricorrente l’impossibilità di eseguire le prestazioni fatturate in acconto sarebbe sopravvenuta e non sarebbe stata prevedibile al momento dell’emissione della fattura.
Ciò in quanto il documento fiscale de quo sarebbe stato emesso nell’ambito di una complessa iniziativa imprenditoriale, che vedeva coinvolte tre società riconducibili al medesimo soggetto, finalizzata alla realizzazione di un resort di lusso tramite la ristrutturazione di un castello, che tuttavia non aveva avuto buon esito a causa dell’interruzione dei finanziamenti da parte della finanziaria coinvolta e della conseguente interruzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.
Tuttavia la struttura, secondo la tesi difensiva, sarebbe stata astrattamente idonea, quantomeno alla data di emissione della fattura, all’esecuzione della fornitura.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che i Giudici di merito avevano correttamente qualificato, con congrua motivazione, come inesistenti le operazioni menzionate nella fattura in contestazione, rilevando che l’attività alberghiera cui era condizionata l’esecuzione delle prestazioni non era mai iniziata.
Secondo la Cassazione, la Corte di Appello aveva correttamente precisato che non è consentito fatturare acconti per prestazioni non solo future, ma che non è neppure possibile sapere se e quando potranno essere eseguite; inoltre la circostanza che l’imputato fosse il titolare delle società coinvolte nell’operazione era indicativa dell’intensità del dolo.
La Cassazione richiama quindi i principi già espressi in tema di operazioni inesistenti basate su fatture d’acconto e richiamati anche nella precedente pronuncia n. 19907 del 2010:
– l’emissione di fatture per operazioni inesistenti è un delitto di pericolo astratto per la configurazione del quale è sufficiente il mero compimento dell’atto (Cass. sent. n. 40172/2006);
– ai fini dell’individuazione del momento di consumazione del reato rileva il momento dell’emissione della fattura, trattandosi di reato istantaneo (Cass. sent. n. 10558/2013 e n. 14305/2006);
– la presenza di un’ulteriore finalità nell’azione delittuosa non incide sull’integrazione della suddetta fattispecie “attesa la natura di reato di pericolo astratto per la cui configurabilità è sufficiente il mero compimento dell’atto” (Cass. sent. n. 12719/2007);
– nel delitto de quo il dolo è comunque ravvisabile allorché l’autore abbia la coscienza e volontà di emettere o di utilizzare fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti idonee a frodare il Fisco, essendo irrilevante il concorrente fine diverso di ottenere indebiti contributi (Cass. sent. n. 3524/1996);
– l’evasione d’imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell’agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l’emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte su redditi e sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione (Cass. sent. n. 39359/2008).
“Quindi”, ha precisato la Suprema Corte, “del tutto correttamente è stato ritenuto che l’emissione fosse finalizzata unicamente a far conseguire al percettore l’evasione delle imposte essendo prive di fondamento le giustificazioni dell’imputato (debitamente prese in considerazione e puntualmente svalutate) sull’irrilevanza penale dell’azione”.
La Cassazione ha concluso evidenziando come i Giudici di seconde cure avessero rilevato che la società emittente non possedeva né i terreni né la struttura i mezzi per fornire i quantitativi di generi alimentari oggetto del contratto, circostanza che costituiva un ulteriore elemento a conferma della fittizietà delle operazioni poste a base delle fatture in contestazione.