Nel nostro ordinamento giuridico, l’articolo 139 cod. civ. disciplina la notifica degli atti processuali nel caso in cui non possa avvenire nelle mani proprie del destinatario, ex articolo 138 c.p.c. Nello specifico, tale articolo esplicita le modalità relative ai luoghi dove va ricercato il destinatario e le persona autorizzate alla ricezione della notifica.
Ciò posto, la notifica di un atto impositivo nelle mani di una collaboratrice di uno studio professionale ubicato nello stabile di residenza del contribuente è da considerarsi valida; questo principio è stato confermato dall’ordinanza n. 7638 depositata in data 28 marzo 2018 dalla Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto impugnazione avverso una cartella di pagamento dell’imposta di registro dovuta in relazione ad una scrittura privata, eccependo un difetto di notifica del prodromico avviso di liquidazione.
La CTP aveva rigettato il ricorso proposto e, a seguito di impugnazione proposta dl contribuente, la CTR ha riformato la sentenza di prime cure, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse notificato correttamente l’avviso al destinatario avendolo consegnato “nelle mani di una collaboratrice dello studio”, e non “nelle mani di persona avente relazione o collegamento con l’intimato”, come richiesto dall’articolo 139 c.p.c.
L’Ufficio decideva dunque di procedere avanti la Suprema Corte rilevando, come unico motivo di impugnazione, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 60 del D.P.R. 600/1973, dell’articolo 139 c.p.c e dell’articolo 2700 C.C., poiché la Corte non avrebbe preso in considerazione che, ai sensi dell’articolo 58 D.P.R. 600/1073, il contribuente aveva stabilito domicilio fiscale nel comune di residenza.
La Suprema Corte, con la richiamata ordinanza n.7638/2018, ha accolto il ricorso dall’Agenzia riformando la sentenza della CTR.
Nello specifico, il Giudice di legittimità ha ritenuto che non fosse contestata la residenza del contribuente e nemmeno la coincidenza fra residenza anagrafica e domicilio fiscale del medesimo, ai sensi dell’articolo 58 D.P.R. 600/1973. Non solo, la Suprema Corte, riprendendo un precedente principio giurisprudenziale, ha ritenuto che “l’articolo 139 c.p.c prescrive che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e precisa che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, non disponendo un ordine tassativo da seguire tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell’impresa o presso l’ufficio, purché si tratti, comunque di un luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza” (Cass. Civ. n.2266/10).
Nella fattispecie in esame, l’atto notificato è stato indirizzato al contribuente nel proprio domicilio fiscale e consegnato nelle mani della dipendente dello studio commerciale dello stabile che si era qualificata come “collaboratrice ed autorizzata al ritiro”, sottoscrivendo la ricevuta. In tal modo, la medesima ha dato atto del compimento degli adempimenti della sequenza del procedimento notificatorio previsto dalla legge.
La Corte, citando un precedente principio giurisprudenziale, ha sottolineato che “… nessuna norma prevede che l’agente notificatore indaghi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario in ordine ai suoi rapporti con il destinatario, e perché, indipendentemente dalla espressione usata in luogo di quella di “addetta alla casa” specificamente indicata nell’art.139 c.p.c., quel che rileva, è che si tratti di rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, tra consegnatario e destinatario dell’atto, che facciano ragionevolmente presumere che il secondo soggetto venga reso edotto dal primo dell’eseguita notificazione, e tanto basta”(Cass. Civ. 7638/2018).
Ne consegue, nel caso de quo, che la consegna della notifica dell’avviso da parte dell’agente notificatore al soggetto presentatosi quale collaboratore, è legittima, non essendo onere del predetto notificatore dover approfondire a quale tipo di collaborazione lo stesso si riferisse.