Il decreto legislativo del 19 settembre 2012 n. 169, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre, ha reso ancora più gravoso il c.d. “obbligo di astensione” previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007, disposizione che disciplina le ipotesi in cui i destinatari di tale normativa non adempiano alla verifica della clientela ovvero sospettino che una determinata operazione sia correlata a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Prima dell’intervento riformatore, detto obbligo di astensione era previsto unicamente dal comma 1 della norma in esame, il quale vieta espressamente agli enti o alle persone soggette al D.Lgs. n. 231/2007 di instaurare con i propri clienti rapporti continuativi, di eseguire nei loro confronti operazioni o di rendere loro prestazioni professionali, nel caso in cui questi non abbiano espletato gli obblighi di adeguata verifica imposti dalla normativa antiriciclaggio, vale a dire abbiano omesso di accertare l’identità del cliente e dell’eventuale titolare effettivo ovvero non siano in possesso di informazioni sullo scopo o sulla natura della prestazione (cfr.: art. 18, D.Lgs. n. 231/2007).
L’art. 18, comma 1, lett. i), n. 1, del D.Lgs. n. 169/2012 ha disposto l’inserimento, all’interno dell’articolo 23, del nuovo comma 1-bis che, aggiungendosi al precedente, di fatto rafforza in capo a professionisti ed intermediari il predetto dovere di astensione. La neo-introdotta disposizione stabilisce infatti che, qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela relativamente a rapporti continuativi già in essere o ad operazioni in corso di realizzazione, i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 dovranno restituire ai propri clienti i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo esclusivamente tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. In altre parole, le persone fisiche o giuridiche soggette alla normativa antiriciclaggio saranno, d’ora in avanti, tenute ad astenersi persino nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, nel caso in cui non abbiano raccolto informazioni relative al cliente con cui hanno instaurato il rapporto o nei cui confronti hanno reso la prestazione, o non siano comunque in grado di raccoglierle. La novella disposizione precisa altresì che il trasferimento di fondi deve essere accompagnato da un messaggio, con cui le persone soggette al D.Lgs. n. 231/2007 informino la controparte bancaria del fatto che le somme sono state restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica stabiliti dalla disciplina antiriciclaggio.
Il terzo comma precisa poi come, sia nel caso di astensione dal compimento della prestazione (ex comma 1, art. 23) che nella nuova ipotesi di astensione dal proseguimento del rapporto o dell’operazione (ex comma 1-bis, art. 23), i soggetti destinatari della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2007 dovranno in ogni caso valutare se, nella fattispecie concreta, occorra o meno effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla U.I.F. ai sensi dell’art. 41.
Dalle caratteristiche descritte si comprende, quindi, come con la riforma dell’articolo 23 il Legislatore abbia voluto indurre i clienti a fornire ai destinatari della disciplina antiriciclaggio tutte le informazioni richieste da tale normativa, pena l’astensione o, addirittura, la cessazione dal rapporto in corso di esecuzione. Il fatto, poi, che il neo-introdotto comma 1-bis imponga di restituire i fondi ai clienti non identificati soltanto tramite bonifico bancario garantisce, in ogni caso, la tracciabilità delle somme a rischio di riciclaggio che i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 non sono riusciti a fermare.
L’opera di rafforzamento ed ampliamento dell’obbligo di astensione conclusasi con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 169 del 19 settembre 2012 non è, tuttavia, passata inosservata. L’Associazione Bancaria Italiana, insieme a molti operatori del settore, ha fin da subito evidenziato alcune criticità operative che sarebbero sorte proprio dall’applicazione del comma 1-bis dell’art. 23. L’A.B.I. ha, quindi, rappresentato al Ministero dell’Economia e delle Finanze la necessità di chiarimenti sull’applicazione di tale norma, lamentando innanzitutto come questa contrasterebbe con una particolare norma del D.Lgs. n. 231/2007, la quale prevede che le banche, le Poste, gli istituti di moneta elettronica o di pagamento devono consentire ai propri clienti di effettuare prelevamenti e versamenti in contante da e sui propri conti. Inoltre, secondo l’Associazione Bancaria Italiana non è legittima la riformata disposizione anche nella parte in cui obbliga i clienti non identificati a chiudere i rapporti intrattenuti, fino a quel momento, con gli istituti di credito, per poi costringerli ad aprirne di nuovi nei quali far pervenire le proprie disponibilità economiche (ovviamente nei casi in cui costoro ne abbiano soltanto uno al momento dell’astensione della banca). In risposta alla richiesta presentata dall’A.B.I. il Ministero, con una comunicazione trasmessa a tutti gli associati in data 17.10.2012, ha affermato che “l’applicazione del comma 1-bis è da considerarsi condizionata sospensivamente all’emanazione dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione, che saranno improntati ad assicurare la continuità del rapporto banca-cliente. Rimane comunque fermo il dovere delle banche di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela”.
In definitiva, in attesa della pubblicazione di ulteriori chiarimenti, l’applicazione del nuovo comma è stata condizionatamente sospesa nei confronti di tutti istituti di credito. In capo a tali soggetti permangono comunque in vigore sia l’obbligo di astensione in relazione a nuovi rapporti disciplinato dal comma 1 dell’art. 23, che il fondamentale onere di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 231/2007.