Collaboratori occasionali non comportano l’assoggettamento del professionista ad Irap

L’occasionalità dell’impiego di lavoro altrui esclude la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione e dà al professionista il  diritto all’esenzione dall’Irap.

E’ quanto, da ultimo, riconosciuto dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 1941 e n. 14304 rispettivamente del 10 febbraio e dell’8 agosto 2012.

La prima delle due pronunce concerne, in particolare, il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza che, in accoglimento dell’appello del soggetto esercente attività di intermediazione finanziaria, aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta, per assenza di autonoma organizzazione, osservando che la stessa non può essere rinvenuta nella “sporadica assistenza di qualche aiutante”.Al riguardo, la Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato “poiché i due motivi in cui si articola (violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP e vizio di motivazione) si basano sull’impiego, da parte del contribuente, di “lavoro altrui”, laddove il giudice di merito ha accertato, come detto sopra, la “sporadica” assistenza da parte di terzi, cioè la occasionalità dell’impiego di lavoro altrui, che esclude, secondo la costante giurisprudenza dì questa Corte, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione”.

Con l’ordinanza n. 14304 dell’8 agosto 2012, la Suprema Corte ha, parimenti, respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, la quale sosteneva che il contribuente, di professione ragioniere, possedesse risorse materiali ed umane sufficienti a configurare l’applicabilità dell’imposta regionale, rilevando, al contrario, che “la sentenza impugnata appare corretta sul piano dell’interpretazione giuridica e ha adeguatamente motivato sotto i profili fattuali dando anche conto del perché ha ritenuto non sussistesse un’autonoma organizzazione, dal momento che il contribuente usufruiva dell’attività lavorativa di terzi solo per poche ore (10) alla settimana”.

A detta dei Giudici di legittimità, la mera presenza di compensi a collaboratori occasionali esposti nella dichiarazione dei redditi non è, pertanto, tale da legittimare il rinvenimento di quel connotato di “autonoma organizzazione diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi” che l’articolo 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 considera quale requisito per l’applicazione dell’Imposta regionale sulle attività produttive.

Nel medesimo senso, si era già espressa la Corte di Cassazione, Sez. tributaria, nell’ordinanza n. 15113 del 26 giugno 2009, nella quale si affermava che “la decisione impugnata non appare in linea con il richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni affermando che l’elemento obbiettivo, rappresentato dai compensi corrisposti a terzi, pur in presenza di una non significativa dotazione di beni strumentali, lasciava presumere l’esistenza dell’autonoma organizzazione. Così decidendo e motivando, i Giudici di appello non solo hanno operato una disamina ed una valutazione incompleta degli elementi in atti, ma, oltretutto, non danno contezza del percorso seguito per riconoscere rilevanza fondamentale ai compensi corrisposti a terzi, in ciascuno degli anni presi in considerazione, malgrado l’esigua entità degli importi lasciasse ragionevolmente presumere trattarsi di erogazioni per prestazioni occasionali e marginali (sostituzioni dovute ad assenze per motivi di salute od altro) e non già compensi per personale dipendente e collaborazioni continuative”.

Quanto detto è confermato dalla stessa Amministrazione finanziaria, la quale, con Circolare n. 45/E del 13 giugno 2008, ha riconosciuto che “è da ritenere che l’affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività artistica o professionale, normalmente svolte all’interno dello studio, deve essere valutata ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

In ossequio alla citata giurisprudenza di legittimità, emerge poi come, ai fini della valutazione dell’occasionalità o meno dei compensi corrisposti a terzi, di precipuo rilievo sia l’entità quantitativa complessiva degli stessi. In particolare, perché i compensi possano essere qualificati di natura non occasionale, e possa conseguentemente essere rinvenuto il requisito di autonomia organizzativa stabilito dal succitato articolo 2, risulta necessario che le retribuzioni corrisposte siano di elevato ammontare.

La sussistenza del requisito di autonoma organizzazione non emerge, pertanto, dalla sola presenza in dichiarazione, e per di più per importi estremamente esigui, di compensi occasionalmente erogati a terzi.

Al contrario, l’impiego di lavoratori dipendenti o collaboratori nell’esercizio dell’attività professionale deve essere considerato indice della sussistenza di una autonoma organizzazione soltanto laddove questo sia prestato in modo non occasionale.

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