Cenni generali sull’istituto del trust

Il trust è un istituto nato nella tradizione giuridica degli Stati di Common Law che è stato  recentemente riconosciuto anche dall’ordinamento italiano.

La legge 364/1989, entrata in vigore il 01.01.1992, ha infatti ratificato e reso esecutiva la Convenzione dell’Aja del 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento; ad oggi tuttavia l’istituto in esame non ha una specifica disciplina civilistica e vive nei limiti del riconoscimento conseguente alle norme della Convenzione dell’Aja ed in base al rinvio, da questa disposto, alle discipline straniere.

La Convenzione dell’Aja descrive il modello di trust come “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”.

Attraverso l’atto istitutivo del trust, quindi, il trustee entra nella disponibilità di alcuni beni del soggetto disponente, che restano segregati, per cui detto patrimonio non potrà essere aggredito dai creditori personali del trustee e, salvo l’esistenza di situazioni patologiche, nemmeno da quelli del disponente.

I soggetti coinvolti nell’istituto in esame sono quindi il settlor o costituente; il trustee o affidatario; il o i beneficiary o beneficiaries; il protector o tutore (figura non sempre presente). Il settlor (che può essere una persona fisica o giuridica) trasferisce i beni al trustee; mediante il conferimento perde definitivamente e completamente la proprietà dei beni, non è più proprietario dei beni stessi né può pretendere l’esecuzione del trust.

La figura centrale dell’istituto in esame è rappresentata dal trustee cui vengono trasferiti i beni ed i relativi diritti con l’obbligo di gestirli ed amministrarli a favore dei beneficiari.

L’altra figura chiave del trust è quella del beneficiary, ovvero del soggetto destinatario dei beni o dei redditi prodotti per effetto del trust; può essere beneficiario di un trust una persona fisica, una persona giuridica, enti di varia natura ed anche altri trust.

Il protector infine è un soggetto che ha il compito di controllare l’operato del trustee ed il potere di far rispettare il trust deed  mediante una stretta vigilanza sulla gestione del trust. Possono essere conferiti in trust tutti i beni mobili o immobili e tutti i diritti reali che appartengono a persone fisiche e/o a società.

Caratteristica principale dell’istituto in esame è la realizzazione dell’effetto segregativo: i beni conferiti in trust risultano sottoposti ad un vincolo di destinazione (il raggiungimento dello scopo prefissato dal  disponente dell’atto istitutivo) e ad un ulteriore vincolo di separazione (sono giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del disponente sia da quello del trustee).

I beni sono pertanto al riparo da eventuali pretese di terzi: dei creditori del disponente, poiché essi non sono più di sua proprietà; dei creditori personali del trustee, poiché nel trust si realizza la piena separazione dei patrimoni con la loro segregazione ed il trustee, seppure effettivo proprietario dei beni stessi, li deterrà solo ed esclusivamente nella sua qualità di trustee e mai a titolo personale; dei creditori dei beneficiari, almeno fino a quando essi non ricevano i beni con successivo passaggio dal trustee.

Il trust si estingue quando sia stato raggiunto lo scopo per cui è stato creato, ad esempio quando i beni conferiti al trustee sono trasferiti ai beneficiari, o per intervenuta scadenza del termine previsto nell’atto istitutivo; il trust può inoltre cessare per volontà delle parti.

Il nostro ordinamento sancisce con l’art. 2740 c.c. un principio di tutela dei creditori: la norma prevede infatti che il debitore risponda dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tale principio non viene meno anche in presenza di un trust: ciò è confermato anche dall’art. 15 e) della legge di ratifica della Convenzione dell’Aja ove si richiama il principio della protezione dei creditori in caso di insolvibilità.

Quando si ritiene che il trust costituisca atto di disposizione lesivo della garanzia patrimoniale del credito, è quindi possibile per il creditore ottenerne la dichiarazione di inefficacia attraverso l’azione revocatoria ordinaria, prevista dall’art. 2901 c.c., o, in sede fallimentare, attraverso l’azione revocatoria fallimentare di cui agli artt. 64 e segg. L. Fall. Le due norme hanno un’unica funzione, in quanto consentono al creditore e, nel caso del fallimento e delle analoghe procedure concorsuali, al curatore fallimentare o al commissario, di ottenere una dichiarazione di inefficacia relativa nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio, che, anche se validi, arrecano pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore o, nel caso delle procedure concorsuali, all’intero ceto dei creditori.

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