Capacità e attendibilità del teste secondo la Cassazione.

Con la sentenza n. 11204 del 21 maggio 2014 la Sesta Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che l’incapacità a testimoniare non può essere determinata da un mero interesse di fatto nella lite, ma solo da un interesse giuridico tale da giustificare la legittimazione attiva nel giudizio.

Nel caso di specie il Tribunale, previa riunione dei ricorsi proposti da alcuni ex dipendenti di Tizio, basandosi sull’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in luogo di una serie di contratti a termine succedutisi nel tempo, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alle retribuzioni relative ai periodi di fittizia interruzione dei rapporti lavorativi.

Tizio ha proposto impugnazione avverso a tale provvedimento avanti la Corte d’Appello di Reggio Calabria.

La Corte d’Appello con sentenza n.282/2011, depositata in data 1 marzo 2011, riprendendo le motivazioni del giudice di prime cure, ha ritenuto che l’istruttoria orale svolta nel processo avanti il Tribunale avesse dimostrato la fondatezza delle tesi di parte ricorrente. In particolare le dichiarazioni degli operai avrebbero avuto riscontro con le testimonianze assunte.

Tizio ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, lamentando tra i vari motivi la nullità delle testimonianze rese nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., laddove la Corte territoriale ha confermato la legittimità dell’escussione testimoniale resa nel giudizio di primo grado dai lavoratori, parti nel processo riunito.

La Suprema Corte, riprendendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato sulla incapacità a testimoniare, ha precisato che: “l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso si stato chiamato a deporre, pendente fra le altri parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa” (tra le tante Cass. Civ. 16 aprile 2009, n. 9015).

Alla luce di ciò l’eventuale riunione delle cause connesse, aventi il medesimo oggetto, non può far insorgere l’incapacità delle parti a rendersi reciproca testimonianza, ma tale circostanza potrebbe invece creare un problema di attendibilità del teste.

Infatti la Suprema Corte con la sentenza de qua distingue tra la capacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., e la valutazione dell’attendibilità del teste.

La prima, secondo gli Ermellini, presuppone l’esistenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della dichiarazione resa dal teste che il giudice deve analizzare sia sotto il profilo oggettivo (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc…) sia sotto quello soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite).

Nel caso in cui il Giudice considerasse rilevante anche solo uno degli elementi di carattere soggettivo, questo potrà essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità del teste (Cass. civ. 30 marzo 2010, n.7763).

Ne consegue pertanto che la valutazione di attendibilità del teste dovrà essere fatta per il singolo caso analizzando la fattispecie oggetto di causa in concreto.

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