La Sentenza della Cassazione, Sez. I Civile, n. 1242/2012, rappresenta il più recente intervento della Suprema Corte sulla controversa questione della legittimazione passiva del coniuge non debitore, ma stipulante il fondo patrimoniale, nel giudizio di revocatoria dell’atto costitutivo dello stesso.
La Suprema Corte, perfettamente in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale esistente in materia (cfr. la Sentenza della Cassazione Sez. I Civile, n. 15917/2006 e la Sentenza della Cassazione Sez. III Civile, n. 21494/2011), ha ribadito il principio per cui la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale, in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria promossa nei confronti dell’atto costitutivo, la legittimazione passiva spetti ad entrambi i coniugi, anche se l’atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l’interesse anche dell’altro coniuge, quale beneficiario dell’atto, a partecipare al giudizio.
Nei casi in cui tutti e due i coniugi abbiano preso parte all’atto costitutivo del fondo patrimoniale, il fondamento di tale legittimazione andrebbe individuato nella circostanza che, ai sensi dell’art. 168 c.c., la proprietà dei beni costituenti il fondo spetti ad entrambi.
Anche nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge costituente riservato la proprietà dei beni, il conferimento nel fondo comporta l’assoggettamento degli stessi ad un vincolo di destinazione, con la costituzione di un diritto di godimento – attributivo delle facoltà e dei doveri previsti dagli artt. 167 e 171 c.c. – il cui venir meno per effetto dell’accoglimento della revocatoria rappresenta un pregiudizio di per sé idoneo a rendere configurabile un interesse del coniuge non proprietario tale da imporne la partecipazione al giudizio.
Nella pronuncia in esame è chiara la volontà dei giudici di legittimità di discostarsi da precedenti interventi in cui è stato affermato che la revocatoria della costituzione di un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, rimanendo l’altro estraneo all’azione, ancorché sia stato uno dei contraenti dell’atto costitutivo, come si desume dalla circostanza che i suoi beni non possono essere aggrediti e restano nel fondo patrimoniale (cfr. la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, n. 11582/2005, la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, n. 10052/2009 e la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, n. 4341/2010).
Inoltre la Corte Suprema non ha ritenuto pertinente il richiamo, nella difesa del controricorrente, alla pronuncia della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 9660/2009, in cui è stato sancito il principio per cui il coniuge non debitore, che non abbia partecipato all’acquisto o alla vendita di un immobile posto in essere dall’altro coniuge in regime di comunione legale, non è litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria dell’atto.
In particolare la Corte ha impedito di estendere tale precetto ai casi in cui, come nella specie, il coniuge non debitore sia stato parte dell’atto, ponendosi pertanto come destinatario diretto ed immediato dei relativi effetti. Ciò vale anche laddove l’iniziativa e i beni del fondo patrimoniale provengano da uno soltanto dei coniugi, dato che serve il consenso di entrambi sia per la costituzione del fondo che per l’alienazione dei beni che ne fanno parte.
In definitiva, ciò che non consente di ricondurre la fattispecie in esame a quella devoluta alle Sezioni Unite, è il differente grado di estraneità all’atto del coniuge in comunione legale da quello destinatario degli effetti del fondo patrimoniale. Se nella prima ipotesi soggetto legittimato passivo è solo chi ha partecipato alla formazione dell’atto, non potendo il coniuge pretermesso considerarsi parte del negozio per il solo fatto che ha acquistato il bene in virtù del regime patrimoniale di comunione legale, nella seconda ipotesi egli è chiaramente parte dell’atto, ponendosi come destinatario immediato e diretto dei relativi effetti.
Per quanto con la Sentenza in esame la Cassazione Civile abbia preso una netta posizione sul tema, non si può escludere che i giudici di legittimità potranno intervenire con altre pronunce di segno opposto.
Per questo motivo è auspicabile che tale questione venga devoluta alle Sezioni Unite, al fine di dipanare i discordanti orientamenti esistenti in materia e di far chiarezza nell’intricato panorama giurisprudenziale.