Analogie e differenze tra trust e fondo patrimoniale: utilizzabilità del trust per la risoluzione delle problematiche relative alla crisi del matrimonio.

Dall’entrata in vigore nell’anno 1992 della Convenzione dell’Aja dell’01/07/1985, l’istituto del trust è sempre più spesso utilizzato in sostituzione di altri istituti già presenti nel nostro sistema giuridico, rispetto ai quali meglio si presta per la risoluzione di alcune problematiche quale, per esempio, la segregazione dei patrimoni familiari.

Tra gli istituti preordinati alla segregazione del patrimonio ed alla tutela dei beneficiari il nostro ordinamento prevede il fondo patrimoniale, disciplinato negli articoli da 167 a 171 c.c., rispetto al quale il trust presenta numerose analogie ma anche profonde differenze.

Tra gli aspetti che maggiormente differenziano i due istituti, il più significativo è il fatto che il fondo patrimoniale presuppone per la propria istituzione l’esistenza di una famiglia legittima, condizione che non è invece prevista per la creazione di un trust. Il fondo patrimoniale infatti può essere costituito esclusivamente per fare fronte ai bisogni della famiglia legittima; può anche essere costituito prima del matrimonio, ma la sua efficacia è comunque subordinata alla successiva celebrazione del matrimonio stesso.

Il trust al contrario può essere utilizzato per le esigenze più diverse: in particolare per provvedere ai bisogni di una famiglia di fatto, oppure da un soggetto legato da matrimonio legittimo che voglia provvedere anche alle esigenze di un’eventuale figlio naturale.

Altra circostanza che differenzia profondamente i due istituti è quella relativa alla durata: il fondo patrimoniale è infatti per natura caratterizzato dalla temporaneità in quanto non può prescindere dal’esistenza del vincolo coniugale, mentre il trust è insensibile, nel suo periodo di durata, alle vicende personali dei familiari del disponente, a meno che siano state espressamente previste delle clausole al riguardo.

Sempre più spesso il trust si dimostra uno strumento utile per prevenire e dirimere situazioni di crisi coniugale; una delle problematiche più ricorrenti nelle cause di separazione giudiziale attiene infatti all’esigenza di scioglimento della comunione legale dei beni accumulati nel corso del matrimonio, e, conseguentemente, alla divisione ed assegnazione degli stessi. L’istituzione di un trust avente ad oggetto i beni comuni si può spesso rivelare la soluzione più opportuna: attraverso l’effetto segregativo, tipico del trust, si separa dal patrimonio del coniuge obbligato un determinato bene, garantendo ai beneficiari l’adempimento delle obbligazioni assunte ed allo stesso tempo evitando che le risorse segregate nel trust possano essere aggredite dai creditori.

I vantaggi dell’istituzione di un trust sono inoltre di natura fiscale: la creazione di un trust nell’ambito dell’accordo di separazione non è infatti gravato da alcun onere fiscale, essendo la procedura di separazione esentata da imposte di bollo e contributo unificato.

I Tribunali di tutta Italia hanno da tempo iniziato ad omologare accordi di separazione che prevedono anche l’istituzione di un trust; la Corte di Cassazione si è espressa per la prima volta sull’istituto del trust formulando una valutazione in ambito civilistico con la sentenza n. 16022 del 14 aprile 2008.

La Cassazione ha statuito che l’incarico di trustee finalizzato alla tutela di interessi di figli minori, trascendenti la libera disponibilità delle parti, non si sostanzia ed esaurisce nel compimento di un singolo atto giuridico (come nel mandato), bensì in una attività multiforme e continua che deve essere sempre improntata a principi di correttezza e diligenza.

Secondo la Corte di legittimità, la revoca dalla qualifica di trustee seguirebbe le norme di cui all’art. 334, in tema di usufrutto legale, e art. 183, in tema di comunione legale, che prevedono la possibilità della revoca per aver “male amministrato”.

Tale situazione, secondo la Suprema Corte, può concretarsi non solo in caso di specifica violazione di legge ma anche quando l’assolvimento della funzione non è nel complesso caratterizzato dalla diligenza richiesta dalla natura fiduciaria dell’incarico, in tal modo rischiando di ledere gli interessi che il trust è volto a proteggere.

La sentenza sopra esaminata ben chiarisce la diversa natura della responsabilità assunte dai genitori nell’ambito degli istituti del fondo patrimoniale e del trust: nella qualità di titolari del fondo patrimoniale i genitori avrebbero potuto utilizzare i beni per esigenze personali o comunque lasciarli perire, mentre l’istituto del trust impone agli amministratori l’onere di gestire gli stessi beni nel rispetto delle finalità del trust e secondo criteri di buona gestione ed amministrazione, con la possibilità di essere chiamati a rispondere di eventuali negligenze dagli stessi figli, che non sono invece legittimati ad agire in caso di negligenze nella gestione del fondo patrimoniale.

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