Al vaglio delle Sezioni Unite la punibilità dei “falsi valutativi”

In data 3 marzo 2016, l’Ufficio relazioni con i mezzi di informazione della Suprema Corte di Cassazione ha emesso un comunicato stampa rendendo noto che la Quinta Sezione Penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, relativa alla punibilità o meno dei c.d. “falsi valutativi” in materia di falso in bilancio.

Come noto, con la legge n. 69 del 27 maggio 2015, il legislatore ha modificato la disciplina penale relativa alle false comunicazioni sociali (c.d. “falso in bilancio”), intervenendo sulle disposizioni frutto della precedente riforma di cui al D.lgs. n. 61 dell’11 aprile 2002, disciplinante gli illeciti penali e amministrativi delle società commerciali.

Con particolare riferimento alle false comunicazioni sociali nelle società non quotate di cui all’art. 2621 c.c. – come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge di riforma -, il medesimo prevede ora la pena della reclusione da uno a cinque anni per “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori” che, con il dolo specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente “espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, “in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”.

Il nodo centrale dell’interpretazione della presente disposizione che ha generato il contrasto giurisprudenziale soprarichiamato è rappresentato dalla riconducibilità entro l’attuale fattispecie dei falsi c.d. valutativi e, quindi, della eventuale rilevanza penale delle valutazioni scorrette inserite nelle scritture obbligatorie.

Nonostante tale tema avesse trovato definitiva risposta, in senso positivo, ad opera proprio della riforma del 2002 che aveva modificato il testo dell’art. 2621 c.c., attribuendo rilevanza penale ai “fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni” e prevedendo, altresì, una particolare soglia di punibilità per le “valutazioni estimative”, la riforma del 2015 ha eliminato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” nonché le soglie di punibilità e l’espresso riferimento alla rilevanza penale dei falsi valutativi in esse contenuto.

Va da sé che dall’entrata in vigore della novella, gli interpreti si sono domandati se, con riferimento ai “falsi valutativi”, fosse intervenuta una abolitio criminis, con effetti retroattivi relativi anche al giudicato penale ex art. 2, comma 2, c.p., oppure se si fosse trattato di una mera riformulazione lessicale tale da lasciare inalterata la tipicità della norma.

Tale incertezza è rinvenibile anche nelle pronunce della Cassazione che si sono occupate di detta questione.

Invero, con la sentenza n. 33774 del 16 giugno 2015 (sentenza Crespi) la Corte di Cassazione, in attuazione dei generali canoni nell’interpretazione di cui all’art. 12 delle preleggi, ha inizialmente ritenuto che l’intervento espuntivo relativo all’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” fosse da leggere come abrogazione del fatto materiale relativo alle false valutazioni.

Successivamente, con la sentenza n. 890 del 12 gennaio 2016 (sentenza Giovagnoli), la stessa Corte ha operato un netto revirement, argomentando che il sopracitato inciso, avendo “finalità ancillare, meramente esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale della proposizione principale”, nulla aggiungesse al concetto di “fatto materiale” e che pertanto tale soppressione non avesse alcun effetto abrogativo. Così facendo, i “fatti materiali rilevanti” previsti dall’art. 2621 c.c. comprenderebbero anche quelli oggetto di valutazione sicché le valutazioni medesime rientrerebbero entro il perimetro della tipicità della fattispecie.

Infine, con la sentenza n. 6916 del 22 febbraio 2016, la Suprema Corte, sposando l’interpretazione della precedente sentenza Crispi ha riconfermato la portata parzialmente abrogatrice della riforma del 2015, determinando l’irrilevanza delle “condotte di falsa valutazione di una realtà effettivamente esistente”. A giudizio dalla Cassazione, quindi, le comunicazioni sociali fondate su valutazioni estimative sarebbero penalmente irrilevanti, poiché “la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ… ha determinato…una successione di leggi con effetto abrogativo…limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente…”.

Orbene, dalla disamina delle tre menzionate pronunce di segno evidentemente opposto si palesa la necessità di intervenire, senza indugio, per offrire agli operatori economici interessati, sia la corretta interpretazione della norma, sia la certezza quanto alla permanenza o meno dei falsi valutativi entro l’area della rilevanza penale.

In questa prospettiva, nell’attesa che le Sezioni Unite emettano una decisione chiarificatrice del contrasto creatosi, non resterà che applicare la norma de qua secondo l’interpretazione più favorevole al reo nella prospettiva garantista prevista dal nostro ordinamento.

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