Abuso del diritto: la contestazione deve essere analitica

Nuova pronuncia della Corte di Cassazione in tema di abuso del diritto: con sentenza n. 16428 del 27 luglio 2011 la Suprema Corte ha statuito che l’Amministrazione Finanziaria, quando contesta l’elusione fiscale, deve indicare gli obblighi, i divieti o le norme che sono state oggetto di abuso. L’Ufficio è altresì tenuto a segnalare i motivi per i quali l’operazione eseguita sarebbe priva di valide ragioni economiche.

La statuizione della Cassazione non si pone in contrasto coll’ormai consolidato principio secondo cui, ai fini della realizzazione di una condotta elusiva, non è necessaria la violazione di una specifica disposizione di legge, essendo sufficiente che l’operazione si ponga in contrasto con i principi costituzionali e sanciti dall’art. 37 bis del d.p.r. n. 600/73.

L’elusione fiscale, infatti, si configura ogni qualvolta il contribuente consegua vantaggi fiscali attraverso l’uso distorto, pur non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta in difetto di ragioni economicamente apprezzabili.

È onere del Fisco, tuttavia, individuare gli atti e i comportamenti che fanno emergere il carattere elusivo dell’operazione posta in essere dai contribuenti, nonché le modalità di svolgimento dell’iniziativa ed i motivi per cui l’operazione non sia supportata da una valida ragione economica, avendo come unico scopo un indebito vantaggio fiscale.

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L’obbligo degli Uffici di dare esecuzione alle sentenze tributarie

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015 all’articolo 67-bis del D.Lgs. 546/1992, tale previsione stabilisce che le sentenze delle commissioni tributarie (oggi, per effetto della Legge n. 130/2022, corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado) sono esecutive. Già anteriormente al D.Lgs. 156/2015, peraltro, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito che l’efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi fosse già riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio effettuato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, e quindi anche all’articolo 282 c.p.c., anche sulla base dell’articolo 68 del menzionato D.Lgs. 546/92.

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